Art. 1.
(Istituzione della professione e profilo professionale dell'ottico-optometrista).

      1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore tecnico sanitario che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue, con tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e responsabilità, l'esame delle deficienze visive; l'ottico-optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l'adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per ipovedenti, sia mediante procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali.